HomeChi siamoStrutturaStatutoComunicatiInformativaIscrizioneAccordiVai all'E-mailSicurezza

 Sei su > Statuto

S.A.T. Or.S.A.

STATUTO


TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - INTENTI

 

Articolo 1

E' costituito con sede a Roma (Via Magenta, 13) il Sindacato Autonomo Trazione e Magazzini Nazionali (S.A.T.). Esso non ha termini di durata ed è regolato dal presente Statuto.


Articolo 2

Il S.A.T. è l'organizzazione sindacale autonoma delle categorie operanti nell'ambito delle attività ferroviarie riferite al materiale rotabile e trazione composta dai seguenti profili professionali, individuati nei vari livelli: H: Operatore (ex Manovale); G2 e G3: Operatori Qualificati (ex Ausiliario); F2 e F3: Operatori Specializzati (ex Capo Squadra Manovali/Ausiliari; Manovratore e Manovratore Capo; Assistente di Deposito; Assistente di Magazzino; Operaio Qualificato; Operatore della Circolazione; Operatore della Manutenzione; Tecnico; Verificatore. E: Tecnici: (ex 1° Tecnico della Manutenzione; 1° Tecnico di Manovra; 1° Tecnico di Condotta; 1° Tecnico della Manutenzione; 1°Tecnico di Verifica), Tecnico Formatore Treno. D2 e D1 Tecnici Specializzati: (ex Capo Tecnico, Capo Tecnico Operatore, Capo Tecnico Superiore). C Direttivi: Tecnico Qualificato (ex Ispettore ). B Quadri Professional: ( ex Capo Tecnico Sovrintendente ). A Quadri Professional Senior: (ex Capo Settore Tecnico).
Accoglie nelle sue fila anche tutto il personale dei Magazzini Nazionali Acquisti, delle Officine di qualsiasi altro profilo attinente all'attività di costruzione, riparazione e/o manutenzione dei rotabili delle attività ferroviarie.


Articolo 3

Nel rispetto dello Statuto federativo, il S.A.T. rimane indipendente per i problemi della categoria. Esso è inoltre indipendente da partiti politici e da organizzazioni ad essi affiliate.
Le sedi centrali e periferiche non possono coabitare in sedi di organizzazioni politiche.
Il mandato parlamentare e le cariche pubbliche elettive o l'inserimento in liste elettorali o di partito a qualsiasi livello, sono incompatibili con le cariche sindacali.
Nessun organo sindacale potrà iniziare trattative per aderire a Confederazioni politiche di qualsiasi genere.


Articolo 4

Il S.A.T. tratta i problemi della categoria e la rappresenta ovunque è necessario; esso si batterà con ogni mezzo legale per il rispetto della Costituzione Italiana e particolarmente per l'Art. 36 della stessa.


Articolo 5

L'ammissione a socio è subordinata all'accettazione di quanto previsto dal presente Statuto ed al pagamento della prevista quota sociale mediante sottoscrizione della delega per trattenuta a ruolo o tramite pagamento a mezzo c/c bancario intestato alla Segreteria Nazionale S.A.T. - Or.S.A..
Ogni socio ha diritto di partecipare alla vita attiva del Sindacato e di essere assistito anche legalmente in tutte le questioni di carattere sindacale collettive ed individuali.
Le inadempienze agli incarichi liberamente assunti da ogni socio comportano le seguenti sanzioni disciplinari che sono irrogate dal Collegio dei Probiviri:
• Deplorazione
• Deplorazione con diffida
• Sospensione
• Destituzione dalle cariche ricoperte nel Sindacato
• Espulsione dal Sindacato.

 

TITOLO II


ORGANI

Articolo 6


Gli Organi del S.A.T. si dividono in Centrali e Periferici.

Centrali:
• Congresso Nazionale
• Direzione Nazionale
• Segreteria Nazionale
• Collegio Sindaci
• Collegio Probiviri;

Periferici:
• Congresso Regionale/Compartimentale
• Consiglio Regionale/Compartimentale
• Segreteria Regionale/Compartimentale
• Segreteria Provinciale (laddove esiste la Segreteria Provinciale Or.S.A.
• Collegio Sindaci Revisori Regionale/Compartimentale.

 

TITOLO III

CONGRESSO NAZIONALE

 

Articolo 7

Il Congresso è il supremo organo deliberante del Sindacato.
Si riunisce ogni 4 (quattro) anni in sessione ordinaria e comunque nei 30 giorni antecedenti il Congresso Or.S.A. salvo convocazione straordinaria richiesta da almeno 2/3 dei voti rappresentati dai componenti la Direzione Nazionale o dalla maggioranza dei soci tramite "Referendum" la cui autenticità sarà a carico delle Segreterie Regionali/Compartimentali.
La convocazione del Congresso deve essere fatta ai componenti della Direzione Nazionale con almeno 60 giorni di anticipo sulla data prevista mediante avviso unitamente all'O.d.G. ed alle circolari applicative.
Almeno 20 giorni prima della data prevista per il Congresso, le Segreterie Regionali! Compartimentali devono inviare alla Segreteria Nazionale i verbali dei rispettivi Congressi Regionali/Compartimentali previa la perdita del diritto di partecipazione al Congresso Nazionale stesso.


Articolo 8

Il Congresso Nazionale è composto da:
a) membri della Direzione Nazionale;
b) Consiglieri Generali Or.S.A. di estrazione S.A.T.;
c) delegati regionali/compartimentali eletti dai rispettivi Congressi Regionali; Compartimentali in ragione di 1 ogni 40 iscritti della Regione/Compartimento risultanti dai tabulati aziendali alla data dell'indizione della convocazione del Congresso e dai tangibili riscontri della Segreteria Nazionale degli eventuali iscritti non a ruolo fino alla totale copertura del "quorum" degli iscritti.
I membri della Direzione Nazionale non possono partecipare al Congresso quali delegati regionali/compartimentali.


Articolo 9

Il Congresso Nazionale ha i seguenti compiti.
a) delibera l'indirizzo di massima verso il quale deve svilupparsi la futura politica sindacale di categoria;
b) esamina l'azione svolta dalla Direzione Nazionale uscente;
c) esamina ed approva il programma amministrativo;
d) modifica ed approva lo Statuto di categoria;
e) elegge il Segretario Nazionale;
f) elegge il Collegio dei Sindaci;
g) elegge il Collegio dei Probiviri.

TITOLO IV

DIREZIONE NAZIONALE

 

Articolo 10

La Direzione Nazionale è l'organo deliberante del Sindacato e resta in carica fra un Congresso e l'altro.
Si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta all'anno ed in via straordinaria ogni qual volta la Segreteria Nazionale lo ritenga opportuno o su richiesta del 50% + 1 dei suoi componenti. La sua convocazione è fatta mediante avviso individuale unitamente all'O.d.G.



Articolo 11

La Direzione Nazionale è composta da:
a) Segreteria Nazionale;
b) Segretari Regionali./Compartimentali di Categoria ( o dai loro sostituti);
c) Segretari Regionali/Compartimentali Or.S.A. (di estrazione SAT);
d) Consiglieri Generali Or.S.A. di estrazione SAT;
e) Collegio Dei Probiviri;
f) Collegio dei Sindaci Revisori.
I membri di cui ai punti e), f), hanno voto consultivo.



Articolo 12

I voti rappresentati dai Segretari Regionali/Compartimentali di cui al precedente Articolo (punto b) sono riferiti agli iscritti dell'ultimo tabulato in possesso della Segreteria Nazionale.



Articolo 13

La Direzione Nazionale ha i seguenti compiti:
a) definisce l'indirizzo dell'attività sindacale ed organizzativa sulle basi delle delibere del Congresso Nazionale e sulla nuova tematica che si dovesse presentare fino al Congresso successivo;
b) delibera la data e l'Ordine del Giorno della convocazione del Congresso Nazionale ordinario e straordinario;
c) delibera c revoca eventuali azioni di sciopero di carattere nazionale;
d) approva sia il Regolamento Interno organizzativo che il programma amministrativo presentato dalla Segreteria Nazionale nella prima convocazione utile a tale scopo;
e) esamina l'operato della Segreteria Nazionale;
f) elegge i membri della Segreteria Nazionale, su proposta del Segretario Nazionale, nella prima convocazione utile a tale scopo;
g) ha facoltà di sostituire i. membri della Segreteria Nazionale nella ipotesi di motivato voto di sfiducia espresso dalla maggioranza dei 2/3 dei voti rappresentati dai componenti;
h) nella ipotesi di dimissioni volontarie di fatto o motivato voto di sfiducia espresso nei riguardi del Segretario Nazionale, dovrà convocare il Congresso straordinario entro il termine massimo di 180 giorni e, nel frattempo, il Segretario Nazionale Aggiunto assumerà ad interim l'incarico del Segretario Nazionale.



Articolo 14

Il numero legale richiesto per la validità delle riunioni è pari ai 2/3 dei voti rappresentati dai componenti.
Nelle votazioni le delibere si intendono approvate quando abbiano ottenuto il voto favorevole del 50% + 1 dei voti rappresentati espressi non computandosi fra questi ultimi gli astenuti.
Le deliberazioni adottate sono comunque impegnative per tutti gli associati e sono operanti anche per coloro che nella fase di discussione mostrano il loro dissenso o erano assenti.

 

TITOLO V

SEGRETERIA NAZIONALE

 

Articolo 15

La Segreteria Nazionale è l'organo collegiale esecutivo del Sindacato ed è costituita da:
• Segretario Nazionale
• Segretario Nazionale Aggiunto
• Segretario Amministrativo
È convocata dal Segretario Nazionale ogni qual volta egli lo reputi necessario, comunque nel seguenti casi:
a) per esaminare questioni di carattere disciplinare prima di deliberare la trasmissione degli atti al Collegio dei Probiviri;
b) prima di ogni riunione del Consiglio Or.S.A. per discutere ed acquisire notizie e parere sugli argomenti dell'Ordine del Giorno di detto Consiglio.


Articolo 16

Il Segretario Nazionale è l'autorità sindacale statutaria che in campo nazionale rappresenta il Sindacato in giudizio, di fronte agli associati e di fronte a terzi. E' membro di diritto di tutti gli Organi statutari federativi ed in caso di impedimento è sostituito dal Segretario Nazionale Aggiunto.
Ha i seguenti compiti:
a) coordina l'azione della Segreteria Nazionale e degli organi del Sindacato assicurandone con mandati generali e particolari il rispetto dei disposti statutari;
b) rappresenta la Categoria nelle trattative a livello centrale
c) cura i rapporti con gli altri Settori della Federazione.


Articolo 17

Il Segretario Nazionale Aggiunto coadiuva il Segretario Nazionale e lo sostituisce nei periodi di assenza.
Ha altresì il compito dell'organizzazione nazionale e periferica
Vigila sulla effettiva applicazione delle norme dello Statuto e dei Regolamenti.
Cura l'operatività dei quadri sindacali centrali e periferici.


Articolo 18

Il Segretario Amministrativo ha i seguenti compiti:
a) cura le operazioni relative al rendiconto ed al patrimonio;
b) cura 1e operazioni di programmazione degli investimenti della sede nazionale e segue quelle effettuate dalle sedi periferiche;
c) predispone il regolamento amministrativo.

 

TITOLO VI

ORGANI DI CONTROLLO
 


Collegio Sindaci Revisori

Articolo 19

Il Collegio dei Sindaci è l'organo di riscontro contabile amministrativo della gestione finanziaria e patrimoniale del SAT ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Congresso.
La loro funzione non permette né ai membri titolari né ai supplenti di ricoprire altre cariche sindacali sia a livello centrale che a livello periferico.
Eleggono nel proprio seno il Presidente del Collegio.
Esso ha quindi il compito di controllo della regolarità nell'amministrazione finanziaria e di tutte le spese sostenute fra due Congressi Nazionali consecutivi.
Il Collegio dei Sindaci deve presentare al Congresso Nazionale la relazione sul controllo della gestione amministrativa e finanziaria del SAT proponendo miglioramenti e segnalando eventuali deficienze. Detta relazione va allegata agli atti del Congresso Nazionale e deve essere inviata alla Segreteria Nazionale almeno 15 giorni prima della data prevista del Congresso.
Analoga procedura va applicata annualmente in occasione dell'approvazione dei rendiconti amministrativi da parte della Direzione Nazionale.
Il Collegio dei Sindaci può controllare ogni qual volta lo ritenga opportuno la regolarità dell'amministrazione contabile del Sindacato o su richiesta della Segreteria Nazionale.
La titolarità delle convocazioni spetta al Presidente del Collegio.

 

Collegio Probiviri

Articolo 20

Il Collegio dei Probiviri è l'organo disciplinare del Sindacato.
Esso ha il compito di giudicare disciplinarmente qualunque socio ed impartire le eventuali sanzioni disciplinari previste dall'Art. 5 del presente Statuto:
La loro funzione non permette ne ai membri titolari ne ai supplenti di ricoprire altre cariche sindacali sia a livello centrale che periferico.
II Collegio è composto di tre membri effettivi e da due supplenti eletti dal Congresso. La titolarità delle convocazioni spetta al Presidente del Collegio.

 

TITOLO VII

ORGANI PERIFERICI

 

Congresso Regionale/Compartimentale

Articolo 21

Il Congresso Regionale/Compartimentale è il massimo organo deliberante della Regione/ Compartimento, da celebrarsi in precedenza di quello nazionale ed ha i seguenti compiti:

a) elegge i1 Segretario Regionale/Compartimentale;
b) elegge i delegati per il Congresso Nazionale SAT, per il Congresso Regionale/ Compartimentale e Nazionale Or.S.A.:
c) elegge il Collegio Regionale/Compartimentale dei Sindaci Revisori;
d) delibera l'indirizzo della futura tematica sindacale da presentare al Congresso Nazionale di Categoria.



Articolo 22

Il Congresso Regionale/Compartimentale è composto da:

a) Consiglio Regionale/Compartimentale uscente;
b) Delegati regolarmente eletti nella Regione/Compartimento

 

Consiglio Regionale/Compartimentale

Articolo 23

Il Consiglio Regionale/Compartimentale é l'organo sindacale deliberante sui problemi sindacali compartimentali fra due Congressi consecutivi in armonia con i deliberati degli organi centrali. Esso ha i seguenti compiti:

a) elegge nel suo seno la Segreteria Regionale/Compartimentale;
b) delibera la data e l'O.d.G. della convocazione del Congresso Regionale/ Compartimentale;
c) esamina l'operato della Segreteria Regionale/Compartimentale
d) destituisce qualunque membro della Segreteria Regionale/Compartimentale e rielegge il successore nel proprio seno, nel caso si presenti la necessità, con la maggioranza dei 2/3 dei componenti;
e) studia i problemi sindacali della Categoria a livello regionale/compartimentale;
f) esamina ed approva i rendiconti consuntivi e preventivi.



Articolo 24

Al Consiglio Regionale/Compartimentale partecipano:

a) Segreteria Regionale Compartimentale,
b) Componenti della Dilezione Nazionale della Regione/Compartimento
c) Segretari Provinciali di Settore (se previsti);
d) Segretari Provinciali Or.S.A. (di estrazione SAT, se previsti);
e) Consiglieri Regionali/Compartimentali eletti o nominati dalla Segreteria Regionali/Compartimentali ripartiti fra Divisioni e tipologia d'impianto
f) Membri di Segreteria Regionale/Compartimentale Or.S.A. (di estrazione SAT);
g) Membri eletti di RS U e RLS iscritti al SAT;
h) Sindaci Revisori regionali/compartimentali (con voto consultivo);
Esso è convocato dal Segretario Regionale/Compartimentale almeno una volta all'anno ed ogni qual volta la Segreteria Regionale/Compartimentale lo ritenga opportuno o su richiesta del 50% + 1 dei suoi componenti.

 

Segreteria Regionale/Compartimentale

Articolo 25

La Segreteria Regionale/Compartimentale è composta da almeno tre membri:

a) Segretario Regionale Compartimentale;
b) Segretario Regionale/Compartimentale Aggiunto compiti organizzativi
c) Vice Segretario Regionale/Compartimentale;
Essa ha il compito di:

 tenere i necessari collegamenti con la Segreteria Nazionale;
 tenere i necessari collegamenti con la Segreteria Regionale/Compartimentale Or.S.A.;
 organizzare l'attività sindacale negli Impianti della Regione/Compartimento nonché coordinare l'attività del Consiglio Regionale/Compartimentale.

Essa è convocata dal Segretario Regionale/Compartimentale ogni qual volta lo reputi opportuno o dal 50% + 1 dei suoi componenti.

 

TITOLO VIII

NORME CONGRESSUALI

Articolo 26

Tutte le cariche sociali nazionali e regionali/compartimentali decadono all’apertura dei rispettivi Congressi salvo il disbrigo della normale amministrazione.



Articolo 27

All’apertura dei lavori si deve procedere alla nomina di:
• Presidente e suo sostituto;
• Segretario verbalizzante e suo sostituto;
• Commissione Verifica Poteri;
• Commissione Elettorale;
• Commissione Mozione Finale;
• Commissione Modifica Statuto (solo a livello nazionale).

Presidente

Articolo 28

Il Presidente ha il compito di:
- Dirigere i lavori del Congresso garantendone il regolare e democratico svolgimento;
- Provvedere alla elezione delle suddette Commissioni;
- Proclamare i risultati delle votazioni;
- Controfirmare i verbali del Congresso compilati e siglati dal Segretario verbalizzante ed inviarli alle opportune sedi sindacali superiori.

Commissione Verifica Poteri

Articolo 29

La Commissione Verifica Poteri è composta da almeno tre membri.
Essa riceve dalla Segreteria uscente l’elenco dei delegati al Congresso unitamente ai verbali delle relative elezioni e ne verifica la legittimità.

Commissione Elettorale

Articolo 30

La Commissione Elettorale è composta da almeno tre membri.
Sulla scorta delle indicazioni del Congresso compila le eventuali liste dei candidati; qualora il Congresso suggerisca la candidatura di un membro della stessa si procederà alla sua sostituzione.
Nel caso si proceda a votazione segreta, la Commissione, unitamente alla Presidenza, deve usare gli accorgimenti atti a garantire la segretezza del voto.
Ultimati gli scrutini la Commissione provvede alla compilazione del verbale specifico.

 

Commissione Mozione Finale

Articolo 31

La Commissione per la stesura della mozione finale deve essere composta da almeno tre membri ed in base all'indirizzo palesato negli interventi dei delegati procede alla preparazione delle soluzioni congressuali.
Tale documento deve essere sottoposto all'approvazione del Congresso.

Commissione Modifica Statuto

Articolo 32

La Commissione Modifica Statuto deve essere composta da almeno tre membri.
Essa si riunisce per apportare le eventuali modifiche allo Statuto predisponendo la bozza da sottoporre al Congresso che dovrà approvare gli articoli singolarmente ed, infine, nella loro globalità.

 

TITOLO IX

PATRIMONIO E FINANZA

 

Articolo 33

Il patrimonio sociale é costituito da beni mobili ed immobili passati in proprietà del Sindacato ovunque dislocati.
La Sede Centrale e le Sedi Periferiche devono tenere perfettamente aggiornato il libro inventariale dei beni patrimoniali.


Articolo 34

Le entrate del Sindacato sono costituite da:
 proventi del tesseramento;
 altri contributi versati dai soci e non soci.


Articolo 35

I fondi sono versati su c/c bancario e/o su Fondi Comuni d'Investimento a nome del SAT la cui gestione è affidata al Segretario Nazionale per l'espletamento dei suoi compiti nei limiti delle competenze e dei fini statutari, con notifica al Segretario Amministrativo.


Articolo 36

Il Segretario Amministrativo, per specifiche incombenze affidategli dal Segretario Nazionale, ha facoltà di disporre dei fondi sociali ovunque depositati.


Articolo 37

Le obbligazioni assunte verso chiunque dagli Organi periferici o dai membri che li rappresentano, ricadono sotto la responsabilità di quei membri.

Articolo 38

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. II rendiconto sarà predisposto dal Segretario Amministrativo, esaminato dai Sindaci Revisori ed approvato dalla Direzione Nazionale nella prima riunione utile a tale scopo.


Articolo 39

Gli Organi periferici che godranno a qualsiasi titolo di ripartizioni di fondi dalla Sede Centrale, hanno l'obbligo di compilare annualmente i rispettivi rendiconti che dovranno essere approvati dai rispettivi Consigli Regionali/Compartimentali inviandone copia alla Segreteria Nazionale per la presa d'atto e per quanto concerne la definitiva stesura del bilancio globale del Sindacato.


Articolo 40

E' fatto divieto a chiunque, fino a quando esisterà il Sindacato, di richiedere la divisione del fondo comune o patrimoniale ne, in caso di recesso, pretendere quota alcuna a qualsiasi titolo, compresi i contributi di qualsiasi natura in precedenza versati.


Articolo 41

Lo scioglimento del Sindacato può essere deciso solo dal Congresso a maggioranza dei 3/4 dei voti rappresentati,
In tale eventualità, lo stesso Congresso dovrà deliberare la destinazione e l'impiego del patrimonio sindacale.

 

TITOLO X

NORME NON PREVISTE

 

Articolo 42

Per quanto non previsto dal presente Statuto si rimanda alla norme statutarie federative.

 

NORME TRANSITORIE

Articolo 42 bis

Qualora in sede di Congresso Generale federativo scaturissero nuove norme statutarie/organizzative che possono essere in contrasto col presente Statuto, verrà previsto un eventuale adeguamento a cura della Direzione Nazionale.


Articolo 42 ter

Il Socio che ricopre qualsiasi incarico a tutti i livelli, termina il proprio mandato al momento in cui viene posto in quiescenza.


Articolo 42 quater

La Direzione Nazionale, è altresì delegata ad apportare eventuali modifiche alle strutture sindacali centrali e periferiche nel caso di palesi evoluzioni organizzative sindacali e societarie. Chianciano Terme 06.11.2001


Articolo 42 quinques

Il Segretario Nazionale S.A.T. potrà avvalersi del supporto tecnico delle figure professionali specializzate per i seguenti comparti: Cargo, Pax, Regionale, UTMR, Approvvigionamenti , Verifica, Sicurezza.

 

STATUTO

aggiornato con le modifiche approvate dal 10° CONGRESSO NAZIONALE DI ROMA del 31 marzo, 1 e 2 aprile 2004.

LA COMMISSIONE
Gentile Dario, Severi Silvio, Chiocca Alessandro.

Registrato in Roma il 16/2/1987 (REPERTORIO 10661) al numero C/8384 Atti Pubblici a firma del notaio Dr. Paolo Farinaro e per il SAT dai Sigg. Edo Pantini, Giuseppe Nania, Vladimiro Brunelli, Giuseppe Torrente, Diego Di Piazza.
 

Scarica lo statuto in versione stampabile (Pdf)

 


   

Segreteria Nazionale S.A.T. Or.S.A. - Via Magenta n° 13 - 00185 Roma

 Tel. 06/4456789 Tel. FS 970-66892; 970-66894 - Fax 06/44104333 Fax F.S. 970/24333

Email: sat.orsaferrovie@sindacatoorsa.it


Sito Ufficiale © S.A.T. Or.S.A. | Tutti i diritti riservati