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S.A.T. Or.S.A.
STATUTO
TITOLO I
COSTITUZIONE - SEDE - INTENTI
Articolo 1
E' costituito con sede a Roma (Via Magenta, 13) il Sindacato
Autonomo Trazione e Magazzini Nazionali (S.A.T.). Esso non
ha termini di durata ed è regolato dal presente Statuto.
Articolo 2
Il S.A.T. è l'organizzazione sindacale autonoma delle
categorie operanti nell'ambito delle attività ferroviarie
riferite al materiale rotabile e trazione composta dai
seguenti profili professionali, individuati nei vari
livelli: H: Operatore (ex Manovale); G2 e G3: Operatori
Qualificati (ex Ausiliario); F2 e F3: Operatori
Specializzati (ex Capo Squadra Manovali/Ausiliari;
Manovratore e Manovratore Capo; Assistente di Deposito;
Assistente di Magazzino; Operaio Qualificato; Operatore
della Circolazione; Operatore della Manutenzione; Tecnico;
Verificatore. E: Tecnici: (ex 1° Tecnico della Manutenzione;
1° Tecnico di Manovra; 1° Tecnico di Condotta; 1° Tecnico
della Manutenzione; 1°Tecnico di Verifica), Tecnico
Formatore Treno. D2 e D1 Tecnici Specializzati: (ex Capo
Tecnico, Capo Tecnico Operatore, Capo Tecnico Superiore). C
Direttivi: Tecnico Qualificato (ex Ispettore ). B Quadri
Professional: ( ex Capo Tecnico Sovrintendente ). A Quadri
Professional Senior: (ex Capo Settore Tecnico).
Accoglie nelle sue fila anche tutto il personale dei
Magazzini Nazionali Acquisti, delle Officine di qualsiasi
altro profilo attinente all'attività di costruzione,
riparazione e/o manutenzione dei rotabili delle attività
ferroviarie.
Articolo 3
Nel rispetto dello Statuto federativo, il S.A.T. rimane
indipendente per i problemi della categoria. Esso è inoltre
indipendente da partiti politici e da organizzazioni ad essi
affiliate.
Le sedi centrali e periferiche non possono coabitare in sedi
di organizzazioni politiche.
Il mandato parlamentare e le cariche pubbliche elettive o
l'inserimento in liste elettorali o di partito a qualsiasi
livello, sono incompatibili con le cariche sindacali.
Nessun organo sindacale potrà iniziare trattative per
aderire a Confederazioni politiche di qualsiasi genere.
Articolo 4
Il S.A.T. tratta i problemi della categoria e la rappresenta
ovunque è necessario; esso si batterà con ogni mezzo legale
per il rispetto della Costituzione Italiana e
particolarmente per l'Art. 36 della stessa.
Articolo 5
L'ammissione a socio è subordinata all'accettazione di
quanto previsto dal presente Statuto ed al pagamento della
prevista quota sociale mediante sottoscrizione della delega
per trattenuta a ruolo o tramite pagamento a mezzo c/c
bancario intestato alla Segreteria Nazionale S.A.T. -
Or.S.A..
Ogni socio ha diritto di partecipare alla vita attiva del
Sindacato e di essere assistito anche legalmente in tutte le
questioni di carattere sindacale collettive ed individuali.
Le inadempienze agli incarichi liberamente assunti da ogni
socio comportano le seguenti sanzioni disciplinari che sono
irrogate dal Collegio dei Probiviri:
• Deplorazione
• Deplorazione con diffida
• Sospensione
• Destituzione dalle cariche ricoperte nel Sindacato
• Espulsione dal Sindacato.
TITOLO II
ORGANI
Articolo 6
Gli Organi del S.A.T. si dividono in Centrali e Periferici.
Centrali:
• Congresso Nazionale
• Direzione Nazionale
• Segreteria Nazionale
• Collegio Sindaci
• Collegio Probiviri;
Periferici:
• Congresso Regionale/Compartimentale
• Consiglio Regionale/Compartimentale
• Segreteria Regionale/Compartimentale
• Segreteria Provinciale (laddove esiste la Segreteria
Provinciale Or.S.A.
• Collegio Sindaci Revisori Regionale/Compartimentale.
TITOLO III
CONGRESSO NAZIONALE
Articolo 7
Il Congresso è il supremo organo deliberante del Sindacato.
Si riunisce ogni 4 (quattro) anni in sessione ordinaria e
comunque nei 30 giorni antecedenti il Congresso Or.S.A.
salvo convocazione straordinaria richiesta da almeno 2/3 dei
voti rappresentati dai componenti la Direzione Nazionale o
dalla maggioranza dei soci tramite "Referendum" la cui
autenticità sarà a carico delle Segreterie
Regionali/Compartimentali.
La convocazione del Congresso deve essere fatta ai
componenti della Direzione Nazionale con almeno 60 giorni di
anticipo sulla data prevista mediante avviso unitamente
all'O.d.G. ed alle circolari applicative.
Almeno 20 giorni prima della data prevista per il Congresso,
le Segreterie Regionali! Compartimentali devono inviare alla
Segreteria Nazionale i verbali dei rispettivi Congressi
Regionali/Compartimentali previa la perdita del diritto di
partecipazione al Congresso Nazionale stesso.
Articolo 8
Il Congresso Nazionale è composto da:
a) membri della Direzione Nazionale;
b) Consiglieri Generali Or.S.A. di estrazione S.A.T.;
c) delegati regionali/compartimentali eletti dai rispettivi
Congressi Regionali; Compartimentali in ragione di 1 ogni 40
iscritti della Regione/Compartimento risultanti dai tabulati
aziendali alla data dell'indizione della convocazione del
Congresso e dai tangibili riscontri della Segreteria
Nazionale degli eventuali iscritti non a ruolo fino alla
totale copertura del "quorum" degli iscritti.
I membri della Direzione Nazionale non possono partecipare
al Congresso quali delegati regionali/compartimentali.
Articolo 9
Il Congresso Nazionale ha i seguenti compiti.
a) delibera l'indirizzo di massima verso il quale deve
svilupparsi la futura politica sindacale di categoria;
b) esamina l'azione svolta dalla Direzione Nazionale
uscente;
c) esamina ed approva il programma amministrativo;
d) modifica ed approva lo Statuto di categoria;
e) elegge il Segretario Nazionale;
f) elegge il Collegio dei Sindaci;
g) elegge il Collegio dei Probiviri.
TITOLO IV
DIREZIONE NAZIONALE
Articolo 10
La Direzione Nazionale è l'organo deliberante del Sindacato
e resta in carica fra un Congresso e l'altro.
Si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta all'anno
ed in via straordinaria ogni qual volta la Segreteria
Nazionale lo ritenga opportuno o su richiesta del 50% + 1
dei suoi componenti. La sua convocazione è fatta mediante
avviso individuale unitamente all'O.d.G.
Articolo 11
La Direzione Nazionale è composta da:
a) Segreteria Nazionale;
b) Segretari Regionali./Compartimentali di Categoria ( o dai
loro sostituti);
c) Segretari Regionali/Compartimentali Or.S.A. (di
estrazione SAT);
d) Consiglieri Generali Or.S.A. di estrazione SAT;
e) Collegio Dei Probiviri;
f) Collegio dei Sindaci Revisori.
I membri di cui ai punti e), f), hanno voto consultivo.
Articolo 12
I voti rappresentati dai Segretari Regionali/Compartimentali
di cui al precedente Articolo (punto b) sono riferiti agli
iscritti dell'ultimo tabulato in possesso della Segreteria
Nazionale.
Articolo 13
La Direzione Nazionale ha i seguenti compiti:
a) definisce l'indirizzo dell'attività sindacale ed
organizzativa sulle basi delle delibere del Congresso
Nazionale e sulla nuova tematica che si dovesse presentare
fino al Congresso successivo;
b) delibera la data e l'Ordine del Giorno della convocazione
del Congresso Nazionale ordinario e straordinario;
c) delibera c revoca eventuali azioni di sciopero di
carattere nazionale;
d) approva sia il Regolamento Interno organizzativo che il
programma amministrativo presentato dalla Segreteria
Nazionale nella prima convocazione utile a tale scopo;
e) esamina l'operato della Segreteria Nazionale;
f) elegge i membri della Segreteria Nazionale, su proposta
del Segretario Nazionale, nella prima convocazione utile a
tale scopo;
g) ha facoltà di sostituire i. membri della Segreteria
Nazionale nella ipotesi di motivato voto di sfiducia
espresso dalla maggioranza dei 2/3 dei voti rappresentati
dai componenti;
h) nella ipotesi di dimissioni volontarie di fatto o
motivato voto di sfiducia espresso nei riguardi del
Segretario Nazionale, dovrà convocare il Congresso
straordinario entro il termine massimo di 180 giorni e, nel
frattempo, il Segretario Nazionale Aggiunto assumerà ad
interim l'incarico del Segretario Nazionale.
Articolo 14
Il numero legale richiesto per la validità delle riunioni è
pari ai 2/3 dei voti rappresentati dai componenti.
Nelle votazioni le delibere si intendono approvate quando
abbiano ottenuto il voto favorevole del 50% + 1 dei voti
rappresentati espressi non computandosi fra questi ultimi
gli astenuti.
Le deliberazioni adottate sono comunque impegnative per
tutti gli associati e sono operanti anche per coloro che
nella fase di discussione mostrano il loro dissenso o erano
assenti.
TITOLO V
SEGRETERIA NAZIONALE
Articolo 15
La Segreteria Nazionale è l'organo collegiale esecutivo del
Sindacato ed è costituita da:
• Segretario Nazionale
• Segretario Nazionale Aggiunto
• Segretario Amministrativo
È convocata dal Segretario Nazionale ogni qual volta egli lo
reputi necessario, comunque nel seguenti casi:
a) per esaminare questioni di carattere disciplinare prima
di deliberare la trasmissione degli atti al Collegio dei
Probiviri;
b) prima di ogni riunione del Consiglio Or.S.A. per
discutere ed acquisire notizie e parere sugli argomenti
dell'Ordine del Giorno di detto Consiglio.
Articolo 16
Il Segretario Nazionale è l'autorità sindacale statutaria
che in campo nazionale rappresenta il Sindacato in giudizio,
di fronte agli associati e di fronte a terzi. E' membro di
diritto di tutti gli Organi statutari federativi ed in caso
di impedimento è sostituito dal Segretario Nazionale
Aggiunto.
Ha i seguenti compiti:
a) coordina l'azione della Segreteria Nazionale e degli
organi del Sindacato assicurandone con mandati generali e
particolari il rispetto dei disposti statutari;
b) rappresenta la Categoria nelle trattative a livello
centrale
c) cura i rapporti con gli altri Settori della Federazione.
Articolo 17
Il Segretario Nazionale Aggiunto coadiuva il Segretario
Nazionale e lo sostituisce nei periodi di assenza.
Ha altresì il compito dell'organizzazione nazionale e
periferica
Vigila sulla effettiva applicazione delle norme dello
Statuto e dei Regolamenti.
Cura l'operatività dei quadri sindacali centrali e
periferici.
Articolo 18
Il Segretario Amministrativo ha i seguenti compiti:
a) cura le operazioni relative al rendiconto ed al
patrimonio;
b) cura 1e operazioni di programmazione degli investimenti
della sede nazionale e segue quelle effettuate dalle sedi
periferiche;
c) predispone il regolamento amministrativo.
TITOLO VI
ORGANI DI CONTROLLO
Collegio Sindaci Revisori
Articolo 19
Il Collegio dei Sindaci è l'organo di riscontro contabile
amministrativo della gestione finanziaria e patrimoniale del
SAT ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti
eletti dal Congresso.
La loro funzione non permette né ai membri titolari né ai
supplenti di ricoprire altre cariche sindacali sia a livello
centrale che a livello periferico.
Eleggono nel proprio seno il Presidente del Collegio.
Esso ha quindi il compito di controllo della regolarità
nell'amministrazione finanziaria e di tutte le spese
sostenute fra due Congressi Nazionali consecutivi.
Il Collegio dei Sindaci deve presentare al Congresso
Nazionale la relazione sul controllo della gestione
amministrativa e finanziaria del SAT proponendo
miglioramenti e segnalando eventuali deficienze. Detta
relazione va allegata agli atti del Congresso Nazionale e
deve essere inviata alla Segreteria Nazionale almeno 15
giorni prima della data prevista del Congresso.
Analoga procedura va applicata annualmente in occasione
dell'approvazione dei rendiconti amministrativi da parte
della Direzione Nazionale.
Il Collegio dei Sindaci può controllare ogni qual volta lo
ritenga opportuno la regolarità dell'amministrazione
contabile del Sindacato o su richiesta della Segreteria
Nazionale.
La titolarità delle convocazioni spetta al Presidente del
Collegio.
Collegio Probiviri
Articolo 20
Il Collegio dei Probiviri è l'organo disciplinare del
Sindacato.
Esso ha il compito di giudicare disciplinarmente qualunque
socio ed impartire le eventuali sanzioni disciplinari
previste dall'Art. 5 del presente Statuto:
La loro funzione non permette ne ai membri titolari ne ai
supplenti di ricoprire altre cariche sindacali sia a livello
centrale che periferico.
II Collegio è composto di tre membri effettivi e da due
supplenti eletti dal Congresso. La titolarità delle
convocazioni spetta al Presidente del Collegio.
TITOLO VII
ORGANI PERIFERICI
Congresso Regionale/Compartimentale
Articolo 21
Il Congresso Regionale/Compartimentale è il massimo organo
deliberante della Regione/ Compartimento, da celebrarsi in
precedenza di quello nazionale ed ha i seguenti compiti:
a) elegge i1 Segretario Regionale/Compartimentale;
b) elegge i delegati per il Congresso Nazionale SAT, per il
Congresso Regionale/ Compartimentale e Nazionale Or.S.A.:
c) elegge il Collegio Regionale/Compartimentale dei Sindaci
Revisori;
d) delibera l'indirizzo della futura tematica sindacale da
presentare al Congresso Nazionale di Categoria.
Articolo 22
Il Congresso Regionale/Compartimentale è composto da:
a) Consiglio Regionale/Compartimentale uscente;
b) Delegati regolarmente eletti nella Regione/Compartimento
Consiglio Regionale/Compartimentale
Articolo 23
Il Consiglio Regionale/Compartimentale é l'organo sindacale
deliberante sui problemi sindacali compartimentali fra due
Congressi consecutivi in armonia con i deliberati degli
organi centrali. Esso ha i seguenti compiti:
a) elegge nel suo seno la Segreteria
Regionale/Compartimentale;
b) delibera la data e l'O.d.G. della convocazione del
Congresso Regionale/ Compartimentale;
c) esamina l'operato della Segreteria
Regionale/Compartimentale
d) destituisce qualunque membro della Segreteria
Regionale/Compartimentale e rielegge il successore nel
proprio seno, nel caso si presenti la necessità, con la
maggioranza dei 2/3 dei componenti;
e) studia i problemi sindacali della Categoria a livello
regionale/compartimentale;
f) esamina ed approva i rendiconti consuntivi e preventivi.
Articolo 24
Al Consiglio Regionale/Compartimentale partecipano:
a) Segreteria Regionale Compartimentale,
b) Componenti della Dilezione Nazionale della
Regione/Compartimento
c) Segretari Provinciali di Settore (se previsti);
d) Segretari Provinciali Or.S.A. (di estrazione SAT, se
previsti);
e) Consiglieri Regionali/Compartimentali eletti o nominati
dalla Segreteria Regionali/Compartimentali ripartiti fra
Divisioni e tipologia d'impianto
f) Membri di Segreteria Regionale/Compartimentale Or.S.A.
(di estrazione SAT);
g) Membri eletti di RS U e RLS iscritti al SAT;
h) Sindaci Revisori regionali/compartimentali (con voto
consultivo);
Esso è convocato dal Segretario Regionale/Compartimentale
almeno una volta all'anno ed ogni qual volta la Segreteria
Regionale/Compartimentale lo ritenga opportuno o su
richiesta del 50% + 1 dei suoi componenti.
Segreteria Regionale/Compartimentale
Articolo 25
La Segreteria Regionale/Compartimentale è composta da almeno
tre membri:
a) Segretario Regionale Compartimentale;
b) Segretario Regionale/Compartimentale Aggiunto compiti
organizzativi
c) Vice Segretario Regionale/Compartimentale;
Essa ha il compito di:
tenere i necessari collegamenti con la Segreteria
Nazionale;
tenere i necessari collegamenti con la Segreteria
Regionale/Compartimentale Or.S.A.;
organizzare l'attività sindacale negli Impianti della
Regione/Compartimento nonché coordinare l'attività del
Consiglio Regionale/Compartimentale.
Essa è convocata dal Segretario Regionale/Compartimentale
ogni qual volta lo reputi opportuno o dal 50% + 1 dei suoi
componenti.
TITOLO VIII
NORME CONGRESSUALI
Articolo 26
Tutte le cariche sociali nazionali e
regionali/compartimentali decadono all’apertura dei
rispettivi Congressi salvo il disbrigo della normale
amministrazione.
Articolo 27
All’apertura dei lavori si deve procedere alla nomina di:
• Presidente e suo sostituto;
• Segretario verbalizzante e suo sostituto;
• Commissione Verifica Poteri;
• Commissione Elettorale;
• Commissione Mozione Finale;
• Commissione Modifica Statuto (solo a livello nazionale).
Presidente
Articolo 28
Il Presidente ha il compito di:
- Dirigere i lavori del Congresso garantendone il regolare e
democratico svolgimento;
- Provvedere alla elezione delle suddette Commissioni;
- Proclamare i risultati delle votazioni;
- Controfirmare i verbali del Congresso compilati e siglati
dal Segretario verbalizzante ed inviarli alle opportune sedi
sindacali superiori.
Commissione Verifica Poteri
Articolo 29
La Commissione Verifica Poteri è composta da almeno tre
membri.
Essa riceve dalla Segreteria uscente l’elenco dei delegati
al Congresso unitamente ai verbali delle relative elezioni e
ne verifica la legittimità.
Commissione Elettorale
Articolo 30
La Commissione Elettorale è composta da almeno tre membri.
Sulla scorta delle indicazioni del Congresso compila le
eventuali liste dei candidati; qualora il Congresso
suggerisca la candidatura di un membro della stessa si
procederà alla sua sostituzione.
Nel caso si proceda a votazione segreta, la Commissione,
unitamente alla Presidenza, deve usare gli accorgimenti atti
a garantire la segretezza del voto.
Ultimati gli scrutini la Commissione provvede alla
compilazione del verbale specifico.
Commissione Mozione Finale
Articolo 31
La Commissione per la stesura della mozione finale deve
essere composta da almeno tre membri ed in base
all'indirizzo palesato negli interventi dei delegati procede
alla preparazione delle soluzioni congressuali.
Tale documento deve essere sottoposto all'approvazione del
Congresso.
Commissione Modifica Statuto
Articolo 32
La Commissione Modifica Statuto deve essere composta da
almeno tre membri.
Essa si riunisce per apportare le eventuali modifiche allo
Statuto predisponendo la bozza da sottoporre al Congresso
che dovrà approvare gli articoli singolarmente ed, infine,
nella loro globalità.
TITOLO IX
PATRIMONIO E FINANZA
Articolo 33
Il patrimonio sociale é costituito da beni mobili ed
immobili passati in proprietà del Sindacato ovunque
dislocati.
La Sede Centrale e le Sedi Periferiche devono tenere
perfettamente aggiornato il libro inventariale dei beni
patrimoniali.
Articolo 34
Le entrate del Sindacato sono costituite da:
proventi del tesseramento;
altri contributi versati dai soci e non soci.
Articolo 35
I fondi sono versati su c/c bancario e/o su Fondi Comuni
d'Investimento a nome del SAT la cui gestione è affidata al
Segretario Nazionale per l'espletamento dei suoi compiti nei
limiti delle competenze e dei fini statutari, con notifica
al Segretario Amministrativo.
Articolo 36
Il Segretario Amministrativo, per specifiche incombenze
affidategli dal Segretario Nazionale, ha facoltà di disporre
dei fondi sociali ovunque depositati.
Articolo 37
Le obbligazioni assunte verso chiunque dagli Organi
periferici o dai membri che li rappresentano, ricadono sotto
la responsabilità di quei membri.
Articolo 38
L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31
dicembre di ogni anno. II rendiconto sarà predisposto dal
Segretario Amministrativo, esaminato dai Sindaci Revisori ed
approvato dalla Direzione Nazionale nella prima riunione
utile a tale scopo.
Articolo 39
Gli Organi periferici che godranno a qualsiasi titolo di
ripartizioni di fondi dalla Sede Centrale, hanno l'obbligo
di compilare annualmente i rispettivi rendiconti che
dovranno essere approvati dai rispettivi Consigli
Regionali/Compartimentali inviandone copia alla Segreteria
Nazionale per la presa d'atto e per quanto concerne la
definitiva stesura del bilancio globale del Sindacato.
Articolo 40
E' fatto divieto a chiunque, fino a quando esisterà il
Sindacato, di richiedere la divisione del fondo comune o
patrimoniale ne, in caso di recesso, pretendere quota alcuna
a qualsiasi titolo, compresi i contributi di qualsiasi
natura in precedenza versati.
Articolo 41
Lo scioglimento del Sindacato può essere deciso solo dal
Congresso a maggioranza dei 3/4 dei voti rappresentati,
In tale eventualità, lo stesso Congresso dovrà deliberare la
destinazione e l'impiego del patrimonio sindacale.
TITOLO X
NORME NON PREVISTE
Articolo 42
Per quanto non previsto dal presente Statuto si rimanda alla
norme statutarie federative.
NORME TRANSITORIE
Articolo 42 bis
Qualora in sede di Congresso Generale federativo
scaturissero nuove norme statutarie/organizzative che
possono essere in contrasto col presente Statuto, verrà
previsto un eventuale adeguamento a cura della Direzione
Nazionale.
Articolo 42 ter
Il Socio che ricopre qualsiasi incarico a tutti i livelli,
termina il proprio mandato al momento in cui viene posto in
quiescenza.
Articolo 42 quater
La Direzione Nazionale, è altresì delegata ad apportare
eventuali modifiche alle strutture sindacali centrali e
periferiche nel caso di palesi evoluzioni organizzative
sindacali e societarie. Chianciano Terme 06.11.2001
Articolo 42 quinques
Il Segretario Nazionale S.A.T. potrà avvalersi del supporto
tecnico delle figure professionali specializzate per i
seguenti comparti: Cargo, Pax, Regionale, UTMR,
Approvvigionamenti , Verifica, Sicurezza.
STATUTO
aggiornato con le modifiche approvate dal 10°
CONGRESSO NAZIONALE DI ROMA del 31 marzo, 1 e 2 aprile 2004.
LA COMMISSIONE
Gentile Dario, Severi Silvio, Chiocca Alessandro.
Registrato in Roma il 16/2/1987 (REPERTORIO 10661) al numero
C/8384 Atti Pubblici a firma del notaio Dr. Paolo Farinaro e
per il SAT dai Sigg. Edo Pantini, Giuseppe Nania, Vladimiro
Brunelli, Giuseppe Torrente, Diego Di Piazza.
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lo statuto in versione stampabile (Pdf) |