



Nota a Trenitalia: Corso di formazione e abilitazione a conduzione di Carro Ponte e Carrello Elevatore
Oggetto: Corso di formazione e abilitazione alla conduzione di Carro Ponte e Carrello Elevatore (Muletto) per il personale Capo Tecnico Rotabili (Liv. B).
La scrivente Segreteria, con la presente, intende formalizzare una netta contrarietà in merito alla recente attivazione di percorsi formativi volti all'acquisizione delle abilitazioni per la conduzione di apparecchiature di sollevamento (carroponte) e movimentazione (carrelli elevatori/muletti) destinati al personale con profilo professionalizzante di Capo Tecnico Rotabili (Livello B - CCNL / CA Gruppo FS).
Si fa presente che l'Art. 12 del Contratto Aziendale di Gruppo FS definisce in modo chiaro e perentorio le mansioni ascrivibili al Livello B (Tecnici Specializzati - Capo Tecnico Rotabili), precisando che tali lavoratori …”svolgono attività tecnico/operative/organizzative/gestionali e contabili finalizzate alla realizzazione ed al controllo dei processi produttivi di manutenzione dei rotabili, nonché al controllo del processo di riammissione degli stessi, e delle apparecchiature negli impianti e nelle officine.”
Alla luce della citata norma contrattuale, appare evidente che il ruolo del Capo Tecnico sia incentrato sulla coordinazione, gestione, controllo dei processi manutentivi e riammissione in servizio dei rotabili. Non rientra in alcun modo nella declaratoria di livello B l'esercizio diretto e operativo di mezzi meccanici e d'impianto per la movimentazione dei carichi, attività che appartengono storicamente e contrattualmente alle mansioni esecutive degli Operatori Specializzati e Tecnici della Manutenzione Rotabili (Livelli D e C).
L'imposizione o la richiesta di acquisizione di tali abilitazioni operative al personale di Livello B prefigura un’impropria dequalificazione/promiscuità delle mansioni, snaturando il ruolo di coordinamento e controllo proprio della figura del Capo Tecnico.
Una sovrapposizione di responsabilità, specie in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08), laddove chi deve sovraintendere e controllare i processi si troverebbe ad eseguirli direttamente, è un tentativo unilaterale di sopperire a carenze d'organico nelle qualifiche esecutive di officina mediante l'utilizzo flessibile e non concordato del personale di coordinamento.
2
Per le motivazioni sopra esposte, la scrivente Organizzazione Sindacale diffida la Società dal proseguire nell'impiego operativo del personale Capo Tecnico nella conduzione di carri ponte e muletti, e chiede un incontro urgente al fine di esaminare la questione e ridefinire i perimetri operativi nel pieno rispetto degli accordi contrattuali vigenti.
Cordiali saluti
Oggetto: Corso di formazione e abilitazione alla conduzione di Carro Ponte e Carrello Elevatore (Muletto) per il personale Capo Tecnico Rotabili (Liv. B).
La scrivente Segreteria, con la presente, intende formalizzare una netta contrarietà in merito alla recente attivazione di percorsi formativi volti all'acquisizione delle abilitazioni per la conduzione di apparecchiature di sollevamento (carroponte) e movimentazione (carrelli elevatori/muletti) destinati al personale con profilo professionalizzante di Capo Tecnico Rotabili (Livello B - CCNL / CA Gruppo FS).
Si fa presente che l'Art. 12 del Contratto Aziendale di Gruppo FS definisce in modo chiaro e perentorio le mansioni ascrivibili al Livello B (Tecnici Specializzati - Capo Tecnico Rotabili), precisando che tali lavoratori …”svolgono attività tecnico/operative/organizzative/gestionali e contabili finalizzate alla realizzazione ed al controllo dei processi produttivi di manutenzione dei rotabili, nonché al controllo del processo di riammissione degli stessi, e delle apparecchiature negli impianti e nelle officine.”
Alla luce della citata norma contrattuale, appare evidente che il ruolo del Capo Tecnico sia incentrato sulla coordinazione, gestione, controllo dei processi manutentivi e riammissione in servizio dei rotabili. Non rientra in alcun modo nella declaratoria di livello B l'esercizio diretto e operativo di mezzi meccanici e d'impianto per la movimentazione dei carichi, attività che appartengono storicamente e contrattualmente alle mansioni esecutive degli Operatori Specializzati e Tecnici della Manutenzione Rotabili (Livelli D e C).
L'imposizione o la richiesta di acquisizione di tali abilitazioni operative al personale di Livello B prefigura un’impropria dequalificazione/promiscuità delle mansioni, snaturando il ruolo di coordinamento e controllo proprio della figura del Capo Tecnico.
Una sovrapposizione di responsabilità, specie in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08), laddove chi deve sovraintendere e controllare i processi si troverebbe ad eseguirli direttamente, è un tentativo unilaterale di sopperire a carenze d'organico nelle qualifiche esecutive di officina mediante l'utilizzo flessibile e non concordato del personale di coordinamento.
Per le motivazioni sopra esposte, la scrivente Organizzazione Sindacale diffida la Società dal proseguire nell'impiego operativo del personale Capo Tecnico nella conduzione di carri ponte e muletti, e chiede un incontro urgente al fine di esaminare la questione e ridefinire i perimetri operativi nel pieno rispetto degli accordi contrattuali vigenti.
Cordiali saluti
Roma, 29 Settembre 2026